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Norme a tutela delle api

Un servizio tv ha illustrato la rimozione di uno sciame con dei metodi a dir poco ortodossi e che ha portato all’uccisione di  molte api e lasciato un po’ scettici, per non dire disgustati molti apicoltori, e non solo, ed allora molti si sono chiesti cosa prevedono le norme che riguardano la protezione dell'ape.

Prendendo lo spunto da questa richiesta Valentina Pasetto ha scritto qualche appunto sul tema " tutela e maltrattamento" degli animali ed in particolare dell'ape mellifera:

Negli ultimi anni si è andata affermando una sempre più sensibile attenzione alla tutela della salute degli animali in genere, sia quelli da "alimentazione" come bovini, suini e pollame ecc.., sia (soprattutto) quelli da compagnia.

Già dall'inizi del secolo scorso, con la L. 611 del 1913, erano "SPECIALMENTE PROIBITI GLI ATTI CRUDELI SU ANIMALI" puniti per il tramite dell'ex art 491 del codice penale.

Più recentemente un nuovo inquadramento normativo, in particolare i D. Lgs. 532/92 e D. Lgs. 388/1998 di recepimento di direttive europee riguardo il trasporto degli animali non ha incluso nel proprio campo di applicazione gli invertebrati, mentre il D. Lgs 146/2001 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti ha addirittura escluso ( non comprendendole nel campo d'applicazione) le nostre amiche api.

Pur mancando una completa e chiara regolamentazione, in soccorso delle api e quindi di tutto l'ecosistema, uomo compreso, interviene però il codice penale negli articoli, recentemente aggiornati, 544-bis, 544-ter e 727.

In pratica:

• per il 544-bis (Uccisione degli animali) se, chiunque per crudeltà o senza necessità (o per mera convenienza economica aggiungo io), cagiona la morte di un animale cagiona la morte di un animale (e in uno sciame di animali ce ne sono tanti!!!) è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi

• per il 544-ter (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. ....omissis... La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

• Per il Art. 727. - (Abbandono di animali) Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (e sicuramente l'Apis mellifera dall'avvento della varroa ha assunto forzosamente abitudini alla cattività) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Spero che questo quadro sia d'aiuto a tutti, di stimolo ad una corretta gestione dell'apiario e allontani da pratiche apistiche troppo spesso sbrigative ed "old style".